IM-PE LAB Organismo di Ispezione accreditato - Accredia n. 01688 Inspection - Identificativo Unioncamere: 256

1) DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA


2) REGOLAMENTO

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

IMPIANTI PETROLIFERI PATERNI ha ottenuto l’accreditamento come Organismo di Ispezione di tipo C per le attività indicate sul sito ACCREDIA https://www.accredia.it/banchedati/(IM-PE LAB) 

Il Legale Rappresentante dell’OdI è consapevole che il rispetto del principio di imparzialità e quello dell’indipendenza sono elementi fondamentali da garantire nello svolgimento delle attività di verificazione periodica ai sensi del DM 93/17 per i sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall’acqua indicati all’interno del proprio certificato di accreditamento. 

Imparzialità, indipendenza e competenza dell’Odi e del proprio personale sono gli strumenti principali su cui IM-PE LAB conta per fidelizzare i propri Clienti e questo motiva l’organismo di ispezione a perseguire costantemente l’obiettivo più grande, ossia far percepire ai Clienti l’imparzialità di IM-PE LAB come caratteristica dell’operato dell’OdI. 

Il Legale Rappresentante è responsabile e si impegna a garantisce la propria imparzialità ed indipendenza: 

✓  Disponendo all’interno della propria organizzazione di meccanismi di salvaguardia che assicurano una adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le verificazioni periodiche effettuate ai sensi del DM 93/17 e le altre attività dell’Azienda ✓ Assicurando che la riparazione dei sistemi di misura e la verificazione ai sensi del DM 93/17 non sono mai effettuate dalla stessa persona. 

✓  applicando un sistema di gestione che permette di mantenere sotto controllo e sempre allineato a quanto richiesto dalla normativa cogente, Accredia e Unioncamere l’attività di erogazione del  servizio di verifica ai sensi del DM 93/17  

✓  analizzando le eventuali situazioni in conflitto con la propria imparzialità e indipendenza per garantire la minimizzazione del rischio che può eventualmente presentarsi a seguito di esse e, di conseguenza, impegnandosi a non erogare i propri servizi di verificazione periodica ai sensi del Dm 93/17 in presenza di minacce non gestite all’imparzialità ed all’indipendenza 

✓  impiegando personale tecnico numericamente adeguato e qualificato in relazione agli oggetti dell’ispezione; 

✓  non permettendo che pressioni di tipo economico/finanziario o di altra natura interferiscano con l’indipendenza e l’imparzialità delle attività dell’OdI 

✓  prevedendo il riesame della documentazione emessa ai sendi del DM 93/17 a seguito della verificazione da parte di RT  

✓  condividendo il meccanismo che salvaguarda l’imparzialità e l’indipendenza dell’attività di verificazione periodica con le parti interessate, nel manuale della qualità e nella politica. 

 

Lucca, 03/09/2024
Il Legale Rappresentante: Massimo Paterni

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Regolamento

 
Regolamento

Sommario                                                             
1.      Scopo e campo di applicazione___2
2.      Termini e definizioni___2
3.      Modifiche___3
4.      Responsabilità___3
5.      Distribuzione___3
6.      Modalità di svolgimento delle verifiche___3
6.1         Richiesta di Attività ispettive. __3
6.2         Formulazione dell’offerta economica___4
6.3         Emissione del Certificato di Ispezione___4
6.4         Contrassegni___5
7.      Impegno di IM-PE LAB e del Titolare dello strumento___6
8.      Reclami e Ricorsi___11
9.      Tariffario___14
10.         Fatturazione___14
11.         Accettazione clausole vessatorie___15
12.         Riservatezza dei dati___15

 
STATO DELLE REVISIONI
| Revisione | Del | Descrizione delle modifiche
| 0 | 01/01/2018 | Prima emissione
| 1 | 02/12/2019 | Aggiornamento sezioni 5, 6.3, 6.5
| 2 | 20/05/2020 | Aggiornata sezione 9.3 e firme accettazione
| 3 | 10/5/2021 | Aggiornamento sezioni 5
| 4 | 31/3/2022 | Revisione intero documento ed inserimento di IO.PRO-10.02 Gestione fatturazione
| 5 | 16/5/22 | Revisione par.7 (uso del logo Accredia dell’OdI)
| 6 | 3/04/2023 | Modifica par. 6.3
| 7 | 2/2/24 | Modifica par. 6.3
| 8 | 13/3/24 | Modifica par. 1-2-5-6-6.1-6.3-7-8-8.1-8.2-9-11-12
| 9 | 28/2/25 | Modifica par. 1-3-6.3-7
| 10 | 10/4/25 | Modifica par. 1-3-5-6.1-6.3-6.4-7
| 11 | 29/5/25 | Modifica par. 8


DISTRIBUZIONE
|  Copia controllata | 
| Copia n°: 1 |  
 | Consegnata a: OdI | Data: 
 |

1.  Scopo e campo di applicazione
Il presente regolamento costituisce parte integrante del contratto tra l’Organismo di Ispezione denominato IM-PE LAB costituito all’interno di IMPIANTI PETROLIFERI PATERNI SRL ed il Titolare dello strumento di misura. Con la sottoscrizione dell’offerta commerciale, il Titolare dello strumento di misura accetta integralmente il presente regolamento citato nell’offerta stessa.

Questo documento definisce il regolamento adottato da Impianti Petroliferi Paterni srl (Denominato IM-PE LAB, Accreditamento N. 294E Rev. 01 ora 01688 Inspection REV. 001 secondo la tabella di correlazione pubblicata da Accredia sul sito https://certificati.accredia.it/unico/) per la verificazione periodica ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 di (estratto da ALL_CSAAR, www.Accredia.it\banche dati):

Ø  sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall’acqua montati su autocisterna - carburanti (escluso GPL), con portata fino a 2000 L/min
(in particolare contalitri su autobotti a gravità e a pompa);
Ø  distributori di carburante (escluso GPL)  e di soluzioni a base di urea con portata massima fino a 1000 L/min (esclusi i distributori stradali);  
 
La verificazione periodica effettuate ai sensi del DM 93/17 sono attuate in conformità a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 ed ai regolamenti di Accredia. L’OdI garantisce la propria indipendenza ed imparzialità attraverso l’applicazione del proprio Sistema di Gestione della qualità:
Ø  IM-PE LAB ha disposto all’interno della propria organizzazione i necessari meccanismi di salvaguardia per assicurare la separazione di responsabilità e rendicontazione tra le verificazioni periodiche effettuate ai sensi del DM 93/17 e le altre attività.
Ø  L’attività di verificazione periodica ai sensi del DM 93/17 viene effettuata da IM-PE LAB con imparzialità per tutte le Aziende i cui titolari decidano di appoggiarsi all’Organismo per le verificazioni dei propri strumenti di misura ai sensi del DM 93/17che rientrano nello scopo di accreditamento dell’OdI. L’accesso ai servizi di verificazione periodica non è condizionato dalle dimensioni dell'Azienda del titolare dello strumento o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo. Tramite l’identificazione continua delle situazioni che possono entrare in conflitto con la propria imparzialità, IM-PE LAB garantisce il rispetto di tale requisito di norma, eliminando o minimizzando il rischio. IM-PE LAB garantisce così che pressioni di tipo commerciali, finanziario o di altro tipo compromettano la sua imparzialità. Il responsabile tecnico di tale unità (RT) non permette indebite pressioni da parte di chi detiene responsabilità in settori che possono risultare conflittuali con il servizio di verificazione periodica effettuata dall’OdI.
Ø  È espressamente esclusa dall’oggetto, qualunque forma di consulenza da parte di OdI, che possa far venir meno la natura di imparzialità ed indipendenza della valutazione svolta.
 
2.   Termini e definizioni
La terminologia utilizzata da IM-PE LAB nello svolgimento delle attività di ispezione è in accordo ai seguenti documenti:
Ø  UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni:
Ø  Decreto Ministeriale n.93 del 21 aprile 2017, (Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici su sistemi di misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall’acqua.
Ø  https://metrologialegale.unioncamere.it
Ø  JCGM 200:2012 - International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) 3rd edition (che recepisce la norma UNI CEI 70099:2008)
3.   Modifiche
In caso di aggiornamenti e modifiche, IM-PE LAB renderà disponibile la nuova revisione del documento pubblicandola sul sito https://impianti-petroliferi-paterni.jimdosite.com, sezione Organismo di Ispezione, entro 1 mese dalla revisione.
4.   Responsabilità
Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il cliente e IM-PE LAB devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verificazione periodica ai sensi del DM 93/17.
5.   Distribuzione
Il presente regolamento è visionabile nella sua versione aggiornata dal titolare dello strumento che richiede la verificazione periodica consultando il sito https://impianti-petroliferi-paterni.jimdosite.com
L’accettazione del presente regolamento avviene sottoscrivendo l’offerta economica.
In occasione dell’ invio/consegna all’OdI del modulo MOD.PRO-10.03 Richiesta verificazione periodica presente sul sito dell’OdI stesso alla sezione “Richiesta di verificazione”, IM-PE LAB raccomanda al Titolare dello strumento di prendere visione del Regolamento nella sua ultima revisione e valutare le modifiche apportate rispetto alla versione cogente al momento in cui è stato stipulato il contratto.
Senza alcuna comunicazione da parte del Cliente entro 24 ore dalla firma da parte del Titolare dello strumento del MOD.PRO-10.03 Richiesta verificazione periodica, la revisione cogente del Regolamento verrà ritenuta accettata secondo il principio del silenzio-assenso.
Se il Cliente deciderà di non accettare le modifiche, si accetterà la risoluzione del contratto senza alcun onere per il titolare dello strumento. 
6.   Modalità di svolgimento delle verifiche
Le modalità generali di svolgimento delle attività di ispezione sono in accordo al DM 93/17, ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e alle procedure interne di IM-PE LAB che possono essere visionate su richiesta presso i locali dell’Organismo di Ispezione.

6.1 Richiesta di Attività ispettive
La richiesta di verificazione periodica ai sensi del DM 93/07 può essere inoltrata a IM-PE LAB con le seguenti modalità:
1)    Scaricando il modello Mod.PRO-10.03 Richiesta di verificazione periodica dal sito https://impianti-petroliferi-paterni.jimdosite.com, sezione “Richiesta di verificazione” e, una volta compilato e firmato, il Titolare dello strumento lo consegna all’OdI (e-mail, a mano).
2)    Il Titolare dello strumento  contatta telefonicamente l’OdI fornendo i dati necessari per la compilazione del Mod.PRO-10.03 richiesta di verificazione periodica. La richiesta deve essere restituita firmata dal Titolare all’OdI.
La Mod.PRO-10.03 richiesta di verificazione periodica è accettata e controfirmata dall’OdI alle seguenti condizioni:
1)    presenza dell’offerta economica firmata per accettazione da parte del titolare dello strumento
2)    riesame positivo da parte dell’RT circa la correttezza e la completezza dei dati comunicati nel modello. Il riesame da parte dell’RT è effettuato entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta.
La data in cui l’RT, dopo il riesame, controfirma la richiesta è la “data di ricezione della richiesta” prevista dal DM 93/17, art.4 comma 16 dalla quale decorrono i 45 giorni che l’OdI ha a disposizione per l’esecuzione della verificazione inoltrata.

6.2 Formulazione dell’offerta economica
Note le necessità del Titolare dello strumento di misura, riesaminate le informazioni fornite, valutata la fattibilità della attività richiesta, l’OdI formula l’offerta economica in accordo alle proprie procedure interne (PRO-10.03). In caso l’OdI ritenga non fattibile l’attività richiesta (mancanza di competenze o risorse), metterà a conoscenza il Titolare dello strumento di misura circa la motivazione per cui è impossibilitato ad eseguire il lavoro richiesto.
IM-PE LAB, attraverso l’offerta economica, comunica al titolare dello strumento di misura il nominativo dell’ispettore al quale si intende affidare l’incarico di verificazione in modo che il titolare possa esercitare il proprio diritto di fare obiezione nel caso sussista un conflitto di interessi.
Nessuna modifica può essere apportata ai contratti senza che essa sia prima condivisa da IM-PE LAB e il Titolare dello strumento di misura. L’OdI, come riesamina l’offerta economica iniziale, si riserva il diritto di riesaminare ogni sua modifica.
Durante le verificazioni periodiche effettuate ai sensi del DM 93/17, l’OdI può comunicare al titolare dello strumento la presenza durante la verificazione degli ispettori Accredia.

6.3  Emissione del Certificato di Ispezione
A seguito della conclusione della verificazione periodica:

Ø  in caso di esito NEGATIVO, viene apposto sullo strumento di misura verificato il bollino rosso (si veda sigilli_imp._petrol._paterni.pdf sul sito sito:https://www.metrologialegale.unioncamere.it/organismi-verificazione-periodica/impianti-petroliferi-paterni-srl).
Ø  in caso di esito POSITIVO, viene apposto sullo strumento di misura verificato il bollino verde (si veda sigilli_imp._petrol._paterni.pdf sul sito sito:https://www.metrologialegale.unioncamere.it/organismi-verificazione-periodica/impianti-petroliferi-paterni-srl).
Conclusa la verificazione periodica ai sensi del DM 93/17, IM-PE LAB compila il libretto metrologico e congeda il mezzo.

A seguito del riesame da parte di RT, entro 10 giorni lavorativi, vengono riesaminati ed emessi i seguenti documenti:

Ø  Mod.PRO-10.01 Certificato di Ispezione conforme a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, par. 7.4 dove si riporta l’esito definitivo della verificazione stessa. Questo documento è inviato/consegnato al Titolare dello strumento;
Ø  Mod.PTLB.02.01 Rapporto di Ispezione conforme a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, par. 7.4 (viene consegnato al Titolare dello strumento solo su richiesta);
Ø  Nel caso di “sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall’acqua montati su autocisterna”, IM-PE LAB rilascia al Titolare anche copia della Mod.PTLB.02.02 Check list (Dir. MISE del 6/4/22).

Nel caso che il riesame evidenzi elementi che determinano un esito differente da quello comunicato contestualmente alla verificazione e segnalato sul libretto, l’OdI richiama il mezzo dove è installato lo strumento di misura verificato per ripetere la verificazione o parte di essa.
Questa nuova prova è a carico dell’OdI e non costituisce oneri aggiunti per il titolare dello strumento.

Il Titolare dello strumento di misura ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Certificato di Ispezione riproducendolo nella sua interezza, compreso il logo di IM-PE LAB  solo in quanto parte integrante del documento, per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all’oggetto della verificazione periodica effettuata. L’utilizzo che ne fa il Titolare non deve creare confusione sulla natura dell’esito riportato nei documenti che è relativo all’attività di verificazione periodica dello strumento di misura ai sensi del DM 93/17.
In caso di accertamento di comportamenti scorretti, l’OdI intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.
Il Titolare dello strumento di misura deve conservare la documentazione relativa alle verificazioni periodiche ai sensi del DM 93/17 e renderla disponibile per le verificazioni successive dello strumento di misura.


CORREZIONI AI CERTIFICATI/RAPPORTI DI ISPEZIONE

CI/RI/Check list sono corretti nei seguenti casi, ritenuti critici per la corretta identificazione dell’oggetto sottoposto a verifica e/o per la corretta formulazione dell’esito della verificazione DM 93/17:

Ø  Errato n. della matricola del sistema di misura
Ø  Errato n. di targa del mezzo
Ø  Errata indicazione dell’anagrafica del Titolare dello strumento
Ø  Errata indicazione del tipo di carburante
Ø  Errata indicazione dei risultati della verificazione (errori %, portate di lavoro)
Ø  Errata indicazione dell’ Esito della verificazione periodica

L’ RT emette il  documento corretto riportando in prossimità del nuovo n. di protocollo la dicitura:
“ANNULLA E SOSTITUISCE IL CERTIFICATO DI ISPEZIONE/RAPPORTO DI ISPEZIONE/CHECK LIST N° XXXXXXX DEL GG/MM/YY. MOTIVAZIONE: [INSERIRE LA MOTIVAZIONE DELLA NUOVA EMISSIONE]”.
Il nuovo documento corretto e nuovamente emesso è identificato con lo stesso n. di protocollo del documento originale, seguito dalla dicitura “A” per mantenere la riferibilità del nuovo documento con quello sostituito (ES: se correggo il certificato di ispezione 65, il nuovo documento lo chiamo 65 A).
Nel solo caso in cui il dato da correggere sia il numero di protocollo stesso, l’Odi  emette il nuovo C.I. con il numero di protocollo corretto (non si indica anche la lettera A per non creare confusione).
Nel caso in cui la modifica o correzione del documento originale sia stata eseguito non solo sul Certificato di ispezione ma anche sul relativo rapporto di ispezione e/o check list, tutti i documenti corretti dovranno riportare la nuova codifica (con la “A”) e la dicitura indicata.
La data del riesame/emissione del nuovo documento corretto è quella del giorno in cui avvengono il nuovo riesame/emissione.

Nel caso in cui il C.I Corretto venga inviato per PEC, il titolare dello strumento NON è invitato a restituire all’Odi copia firmata del documento in quanto la PEC garantisce essa stessa l’avvenuta ricezione del documento. .

La check list corretti non vengono nuovamente trasmessi alla CCIAA competente in quanto non previsto dalla piattaforma stessa.

Non è necessaria la restituzione della documentazione originale, annullata e sostituita da quella nuovamente emessa.

6.4 Contrassegni
In caso di esito positivo dell’ispezione l’ispettore appone sullo strumento il contrassegno di cui all’allegato VI, punto 1 del DM 21 aprile 2017, n.93.
Nel caso invece di esito negativo l’ispettore pone sullo strumento il contrassegno di cui all’allegato VI, punto 2 del DM 21 aprile 2017, n. 93.
Si veda sigilli_imp._petrol._paterni.pdf sul sito sito :https://www.metrologialegale.unioncamere.it/organismi-verificazione-periodica/impianti-petroliferi-paterni-srl
7.   Impegno di IM-PE LAB e del Titolare dello strumento
IM-PE Lab, a seguito della sottoscrizione della proposta economica, si impegna a:
ü  effettuare verificazioni periodiche ai sensi del DM 93/17 ed in conformità a quanto prescritto da Accredia configurandosi come organismo di ispezione di tipo “C”,
ü  garantire la propria indipendenza secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012, appendice A.3
ü  garantire la propria imparzialità secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012, par 4.1 facendo in modo che la propria struttura organizzativa e gli Ispettori agiscano in condizioni da garantire un giudizio imparziale
ü  garantire la propria riservatezza: IM-PE LAB garantisce la massima riservatezza nella gestione di tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell’effettuazione delle attività di verificazione ad eccezione di quelle rese di pubblico dominio dal titolare dello strumento stesso. L’OdI non è tenuto a mantenere la riservatezza nei seguenti casi:
❖        Il titolare dello strumento stesso rende disponibili le informazioni al pubblico
❖        La diffusione delle informazioni è consentita per la risoluzione di reclami ed in questo caso o in altri casi è comunque consentita perché concordata tra il titolare dello strumento e l’OdI
❖        L’OdI è obbligato per legge a diffondere le informazioni in suo possesso. In questo caso, si rende noto al titolare dello strumento quali informazioni sono state comunicate per legge.
IM-PE LAB tratta come informazioni riservate quelle che riguardano il titolare dello strumento e che sono ottenute da fonti diverse dal titolare stesso (reclami, autorità in ambito giudiziario).
ü  garantire l’esecuzione delle verifiche in maniera puntuale e rispettosa dei contratti stipulati col titolare dello strumento, dei requisiti previsti dalle norme di legge, tecniche e dalla UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012
ü  garantire l’esecuzione delle verifiche periodiche impegnando personale debitamente formato ed abilitato, impegnato nella formazione continua ed a verifica del mantenimento della propria abilitazione con frequenza annuale
ü  effettuare le verifiche periodiche con strumentazione adeguatamente tarata con riferibilità ai campioni primari nazionali presso Laboratorio di taratura LAT e con la frequenza riportata nel DM 93/17, Allegato IV, punto 1 e 2.
ü  il personale dell’OdI interviene sull’impianto munito dei DPI necessari e prescritti dalla normativa legale e tecnica
ü  il personale dell’OdI presente sull’impianto assicura la cura degli oggetti verificati evitando deterioramento e danneggiamenti
ü  garantire massima trasparenza e tempestività nella comunicazione coi titolari degli strumenti informandoli dell’eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell’accreditamento relativamente alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell’autorità competente: l’OdI non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al titolare dello strumento dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell’accreditamento; nei suddetti casi, il titolare dello strumento ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con IM-PE LAB, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
ü  effettuare le verificazioni periodiche ai sensi del DM 93/17 munito di adeguata polizza assicurativa
ü  I certificati di ispezione, rapporti di ispezione, nell’ambito dello scopo di accreditamento, riportano il Marchio ACCREDIA secondo i criteri di cui al RG-09, FIG.2.

Inoltre, IM-PE LAB si impegna a RISPETTARE QUANTO PRESCRITTO NEL DM 93/17 (in corsivo le citazioni dal DECRETO):
      DM 93/17, art 4, comma 12: Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, in caso venga eseguita la prima verificazione periodica, l’OdI dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V
Ø  DM 93/17, art 4, comma 16: l’OdI esegue la verificazione periodica entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta (si intende “data di ricezione della richiesta” quella indicata dal RT sul Mod.PRO-10.03 Richiesta di verificazione periodica apposta una volta visionati i dati indicati per accertarne l’esattezza e completezza).
      DM 93/17, art 4, comma 17: nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, l’OdI dà evidenza sul libretto metrologico di tutte le operazioni svolte, riportando la descrizione della riparazione effettuata e riporta i sigilli applicati (queste indicazioni sono raccomandate dalla Camera di Commercio di Pisa e da quanto presentato durante il corso Alpi del 18/11/20).
      DM 93/17, art 4, comma 18: nei casi in cui l’OdI esercita anche l'attività di riparazione, la funzione di verificazione periodica è svolta in maniera distinta e indipendente da quella di riparazione (si veda organigramma).
      DM 93/17, art 7, comma 4: nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente all'esecuzione della prima verificazione periodica, il riparatore rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati e ne informa la Camera di Commercio competente per territorio; detta dichiarazione o una sua copia è fornita all'organismo che esegue la prima verificazione periodica e la riporta nel libretto metrologico.
      DM 93/17, art 11: L’OdI presenta apposita Scia ad Unioncamere con conseguente assegnazione del numero identificativo da inserire nel logo del sigillo. 
Il logo contiene il numero assegnato dall’Ente preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza: 
 

      DM 93/17, art 12: Nel caso in cui l’OdI fosse oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
      DM 93/17, art 13, comma 1: l’OdI invia telematicamente (tramite piattaforma Telemaco) entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;
b) indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
c) codice identificativo del comma di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto (questa voce non è prevista nel portale TELEMACO)
d) tipo dello strumento;
e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista (la voce “classe” non è prevista nel portale TELEMACO)
f) numero di serie dello strumento;
g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
h) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione (questa voce non è prevista nel portale TELEMACO)
i) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza (la voce “data di scadenza” non è prevista nel portale TELEMACO)
l) anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;
m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
La Camera di Commercio indirizza verso la piattaforma TELEMACO per la comunicazione di cui sopra.
      DM 93/17, art 13, comma 2: l’OdI tiene un registro, su supporto informatico (Mod.PRO-10.02_Registro verificazioni periodiche), sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.
      DM 93/17, art 14, comma 3: nel caso in cui la Camera di commercio competente per territorio eserciti l'attività di vigilanza eseguendo controlli a campione, l’OdI mette a disposizione gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo 
      DM 93/17, art 16, comma 3: per gli strumenti di misura rientranti fra le categorie di strumenti disciplinati dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 , già in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione secondo la normativa nazionale o europea previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE , nel caso in cui la targa con le iscrizioni regolamentari risulta mancante, illeggibile o priva dei cosiddetti «bolli di verificazione prima», IM-PE LAB ripristina le iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la applica in prossimità delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con propri i sigilli.
      DM 93/17, All II, comma 1.2: l’OdI utilizza per l'esecuzione della verificazione periodica strumenti affetti da un errore non superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la grandezza che si sta misurando e l'incertezza estesa con cui è stato determinato l'errore dello strumento non deve superare 1/3 dell'errore misurato dell’errore massimo tollerato (corso ALPI - METROLOGIA LEGALE: IL DM 93/2017 E LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA CON FUNZIONI LEGALI-18 Novembre 2020- Docente: Roberto Bertozzi).
      DM 93/17, All II, comma 1.2 e chiarimento mise. AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0437106.06-10-2017: l’OdI utilizza strumenti muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare e la periodicità di tale taratura è riportata nell'allegato IV.
      DM 93/17, All II, comma 1.10: esegue la verificazione periodica degli strumenti di misura secondo le procedure riportate nelle procedure interne di IM-PE Lab che possono essere visionate su richiesta presso i locali dell’Organismo di Ispezione e che riportano i riferimenti normativi e tecnici di riferimento.

Il TITOLARE DELLO STRUMENTO DI MISURA con la sottoscrizione dell’offerta economica il si impegna a:
ü  rispettare gli impegni contrattuali contenuti nel presente documento e nell’offerta economica sottoscritta, della quale il presente documento fa parte integrante.
ü  predisporre e fornire agli Ispettori la documentazione necessaria all’esecuzione della verificazione (dati degli strumenti di misura, libretto dello strumento, ecc)
ü  comunicare tempestivamente a IM-PE LAB qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti in origine
ü  permettere l’accesso alla verificazione anche personale di IM-PE LAB in addestramento, ispettori osservatori di Accredia e supervisori delle attività dell’OdI. La presenza di personale aggiuntivo rispetto al verificatore verrà comunicata con congruo anticipo all’Azienda, in occasione della programmazione dell’intervento di verifica. IM-PE LAB   garantisce il minor disagio ed intralcio alle attività svolte
ü  In caso di attività presso la sede di ubicazione dello strumento di misura, a comunicare a IM-PE LAB con congruo anticipo le indicazioni per la esecuzione della verificazione in sicurezza (coordinamento, DUVRI, ecc), la presenza di rischi presenti nel luogo dell’ispezione e a coordinare con l’OdI le corrette misure di prevenzione e protezione e di emergenza previste dal D.lgs. 81/2001 e smi
ü  Fornire al personale tecnico di IM-PE LAB il proprio personale in affiancamento, nominato dal Committente stesso, che vigili sulla presenza del verificatore sull’impianto.
ü  Accettare gli oneri economici previsti dal contratto in caso di sospensione della verifica per motivi imputabili al Titolare o in caso di esito negativo della verifica
ü  Non utilizzare il marchio ACCREDIA in quanto esso è precluso ai Clienti degli Organismi di Ispezione (RG-09)
ü  In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del titolare dell’azienda, IM-PE LAB ha facoltà di sospendere l’intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.
ü  (raccomandazione) Il regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia (RG-09) è consultabile sul sito https://www.accredia.it/documenti/rg-09-regolamento-per-lutilizzo-del-logo-e-del-marchio-accredia/. E’ possibile e consigliabile inoltre consultare i documenti originali EA, IAF, ILAC, indicati al par. 2 del RG-09 al fine di utilizzare correttamente i marchi e loghi.
IL TITOLARE DELLO STRUMENTO DI MISURA si impegna inoltre ad adempiere a quanto prescritto nel DM 93/17 (in corsivo le citazioni dal DM 93/17):
      DM 93/17, art 4, comma 3: ha la responsabilità dell'attività di misura e di far eseguire la verificazione periodica con le periodicità previste nel DM 93/17 All IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.
      DM 93/17, art 4, comma 8: richiede una nuova verificazione periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo 
      DM 93/17, art 7, comma 1: in caso di avvenuta riparazione, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verificazione periodica entro 10 giorni come previsto dal DM 93/17 articolo 4, comma 8).
      DM 93/17, art 7, comma 2: se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno previsto all'allegato VI e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno previsto all'allegato VI.
      DM 93/17, art 12, comma 4: nel caso in cui l'organismo sia oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere, il titolare degli strumenti è tenuto alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
      DM 93/17, art 13, comma 3: il titolare dello strumento comunica alla Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in servizio dello strumento.
      DM 93/17, art 8: I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
·         comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
·         mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
·         curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
·         conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
·         curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal comma di vista metrologico.
·         Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.
      DM 93/17, art 16, comma 3: per gli strumenti di misura disciplinati dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 , già in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione secondo la normativa nazionale o europea previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE , nel caso in cui la targa con le iscrizioni regolamentari risulta mancante, illeggibile o priva dei cosiddetti «bolli di verificazione prima», l'organismo ripristina le iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la applica in prossimità delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con propri i sigilli. Il titolare dello strumento, entro dieci giorni dall'avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede la verificazione periodica, ove non sia stata già effettuata contestualmente al predetto ripristino, e dopo tale richiesta può utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verificazione.
8.   Reclami e Ricorsi
Di seguito si illustra la procedura predisposta da IM-PE LAB per ricevere valutare e prendere decisioni in merito a reclami e ricorsi. I reclami e ricorsi sono così definiti:
Ø  Reclamo: insoddisfazione espressa da Cliente diretti o da altre parti interessate relativa alle attività dell’OdI, per la quale è attesa una risposta. Sono considerati reclami le contestazioni espresse a voce o in forma scritta da parte di persone fisiche e giuridiche riguardanti in genere:
·         mancato rispetto di uno dei requisiti della fornitura quali tempi di consegna o condizioni economiche applicate;
·         problemi connessi ai contenuti dei verbali di verifica relativi a identificazione dell’oggetto ispezionato, risultati, esito.
·         Altra motivazione legata alle attività di IM-PE LAB
·         Altre situazioni
La presentazione di un reclamo non è vincolata o subordinata all’esistenza di un contratto tra il reclamante e l’OdI.
⮚        Ricorso: attiene a richiesta del sottoscrittore del contratto all’OdI, al fine di riconsiderare la decisione presa da quest’ultimo.
IM-PE LAB mette a disposizione la procedura a qualunque parte interessata su esplicita richiesta come indicato sul sito.
L’organismo di ispezione che riceve il reclamo o il ricorso stabilisce se esso è inerente all’attività di verifica ai sensi del DM 93/17 per le quali è responsabile. In questo caso, IM-PE LAB accoglie il reclamo/ricorso e lo sottopone al trattamento necessario.
L’OdI è responsabile della raccolta e della verifica di tutte le informazioni necessarie per validare il reclamo o il ricorso.
L’organismo di ispezione è responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di trattamento di reclami e ricorsi.
Le indagini e la decisione sui ricorsi non danno luogo ad alcuna azione che può risultare discriminatoria.
IM-PE LAB   informa il reclamante o il ricorrente della presa in carico del reclamo/ricorso, possibilmente per e-mail, e trasmette gli aggiornamenti relativi allo stato di avanzamento e sull’esito del trattamento. La fine del processo di trattamento per il ricorso o il reclamo è comunicata via e mail da IM-PE Lab al reclamante/ricorrente.

8.1 RECLAMI
La gestione dei reclami è in carico all’RGQ in collaborazione con il LR e RT che, una volta ricevuto il reclamo formalizzato dal RGQ, segnalato dal rilevatore, sono responsabili a tutti i livelli della sua gestione e delle decisioni che vengono intraprese. L’RT e LR identificano il personale che sarà responsabile della raccolta, verifica e conferma delle informazioni necessarie. La gestione del reclamo è affidata a personale non direttamente coinvolto nelle verifiche effettuate ai sensi del DM 93/17 oggetto di reclamo o ricorso.
IM-PE LAB   non accetta reclami in forma anonima.
Qualsiasi segnalazione da parte del reclamante è considerata dall’OdI una fonte importante di informazioni sulla qualità dei servizi offerti e viene gestita con particolare attenzione. L’OdI conferma al reclamante, possibilmente per scritto, la ricezione del reclamo e lo mantiene aggiornato circa lo stato di avanzamento del trattamento, ogni volta che sia possibile. Il criterio generale applicato è quello di effettuare con tempestività una valutazione di tutte le registrazioni disponibili e di dare al cliente risposte chiare e complete nel minor tempo possibile.
La sequenza delle attività di gestione dei reclami è descritta nella tabella che segue:


| azione | descrizione
| Ricevimento e Identificazione | Il personale di IM-PE Lab     che, in occasione di un contatto con un soggetto reclamante, viene a conoscenza di una contestazione raccoglie le informazioni disponibili e le documenta entro 7 giorni nel modulo Mod.PRO-06.01 rapporto REC_RIC_NC_OSS_AC al quale viene allegata la documentazione relativa alla comunicazione del reclamo. |
| Accettazione convalida | Il Mod.PRO-06.01 rapporto REC_RIC_NC_OSS_AC è condiviso dal rilevatore con LR che a sua volta coinvolge l’ RT col fine di appurarne la fondatezza e decidere quali azioni debbano essere intraprese in caso di accettazione del reclamo. Quanto sopra, è registrato su Mod.PRO-06.01 rapporto REC_RIC_NC_OSS_AC. In caso LR e RT non riconoscano la fondatezza del reclamo, essi ne comunicano in forma scritta al Cliente le motivazioni. L’OdI conferma se il reclamo si riferisce alle proprie attività e in caso affermativo procede al trattamento assumendosi la responsabilità di tutte le decisioni prese a tutti i livelli del processo di trattamento.  Il LR avverte il reclamante che l’OdI ha preso in carico il reclamo entro 10 giorni dalla ricezione. Tutta la documentazione (e-mail, appunti, evidenze ecc è allegata al Mod.PRO-06.01 rapporto REC_RIC_NC_OSS_AC e conservata per un periodo pari a quello indicato in PRO-01. |
| esame del reclamo  | In caso di fondatezza, entro 15 giorni dalla apertura del reclamo, l’RT, con la collaborazione con il LR, approfondisce gli aspetti tecnici, commerciali e amministrativi della contestazione sulla base delle registrazioni disponibili e di eventuali prove o valutazioni sui servizi contestati. Se necessario l’analisi della situazione viene supportata con visite presso il Cliente stesso. L’OdI mantiene aggiornato il reclamante sullo stato di avanzamento ed attività intraprese relative al reclamo. |
|
| formulazione piano e trattamento | RT assegna il compito della gestione della non conformità relativa al reclamo al personale più competente per tipologia di argomento e in collaborazione con tale funzione formula un piano per la risoluzione della contestazione (trattamento). Il personale incaricato non è direttamente coinvolto nella questione discussa. In questo modo si garantisce al ricorrente imparzialità ed indipendenza di giudizio Le azioni intraprese devono essere registrate e monitorate e rese disponibili ad ognuna delle parti interessate su loro richiesta.  |
| verifica | Al termine delle attività di trattamento, l’RT ha il compito di  verificare completezza, correttezza ed efficacia delle azioni intraprese dando indicazioni, in caso di risultato negativo, per il completamento delle attività. In questa fase l’RQ valuta la necessità di porre in atto eventuali azioni correttive (AC). In caso affermativo l’RQ compila la sezione relativa alle Azione Correttiva e registra l’apertura dell’azione correttiva stessa. L’eventuale azione correttiva viene gestita con le modalità descritte al paragrafo 8.7. |
| Riesame, approvazione e chiusura | Entro 25 giorni, il LR e RT riesaminano e approvano gli esiti da comunicare al reclamante e decidono le modalità con le quali comunicare alla parte interessata la conclusione del processo relativo al reclamo. La chiusura del trattamento del reclamo viene registrata dall’RQ sul Mod.PRO-06.01 rapporto REC_RIC_NC_OSS_AC. |


8.2 RICORSI
Il ricorso viene gestito in maniera analoga a quella del reclamo, il LR predispone che il ricorrente sia informato sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso. Nel caso specifico in cui il Cliente che ha un contratto con C   per l’esecuzione di verifiche periodiche ai sensi del DM 93/17 può effettuare ricorso contro le decisioni prese da IM-PE LAB in merito a giudizi espressi a seguito della verifica. Il ricorso presentato non sospende la vigenza di tali atti fino alla conclusione della procedura di trattazione. Un verificatore diverso rispetto a quello che ha effettuato le precedenti verifiche, anche l’RT o comunque persona competente in materia, può essere chiamato ad effettuare un nuovo sopralluogo. In questo modo si garantisce al ricorrente imparzialità ed indipendenza di giudizio. Se l’esito del sopralluogo o della verifica ripetuta avvalla il ricorso inoltrato dalla parte interessata, IM-PE LAB non applicherà alcun aggravio economico per la gestione del ricorso. Altrimenti, il Committente dovrà corrispondere a IM-PE LABquanto previsto nel contratto per l’esecuzione di verifiche al sistema di misura ai sensi del DM 93/17.
Tutta la documentazione deve essere archiviata dietro al Mod.PRO-06.02 rapporto REC_RIC_NC_OSS_AC che viene utilizzato per la gestione del ricorso.
9.      Tariffario
Le tariffe di IM-PE LAB relative alla verificazione sono riportate nell’offerta economica inviata al titolare dello strumento di misura. L’offerta risulta accettata quando il titolare dello strumento e l’OdI firmano il documento.
10.  Fatturazione
La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.

Vale inoltre quanto segue:
Ø  nel caso il Titolare dello strumento disdica le attività di verificazione programmate nell'arco dei 5 gg lavorativi precedenti la data fissata per l’esecuzione della verifica, IM-PE LAB si riserva la facoltà di addebitare l'importo dell’ispezione per intero;
Ø  nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il Titolare dello strumento riceve una fattura da parte di IM-PE LAB relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione;
Ø  dopo la data di chiusura del contratto, identificata come la data in cui l’offerta risulta controfirmata da entrambe le parti, non è più possibile apportare modifiche contrattuali.  Tuttavia IM-PE LAB si riserva la possibilità di riesaminare ed eventualmente modificare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività di verificazione venissero riscontrate variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal Titolare dello strumento di misura sottoposto a verificazione in base alle quali è stata emessa l'offerta. Ogni modifica viene preventivamente discussa e condivisa col Titolare dello strumento.

11.  Accettazione clausole vessatorie
All’accettazione dell’offerta, tramite doppia firma del titolare dello strumento, si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. le seguenti clausole:
Ø  Modalità di svolgimento delle verifiche;
Ø  Impegno di IM-PE LAB e del Titolare dello strumento
Ø  Reclami, Ricorsi;
Ø  Tariffario;
Ø  Fatturazione
12.  Riservatezza dei dati
L’OdI gestisce in maniera responsabile tutte le informazioni acquisite in occasione delle attività di verifica periodica mantenendo su di esse la massima riservatezza. 
IM-PE Lab non è tenuto a mantenere la riservatezza nei seguenti casi:
❖        Lo stesso Titolare dello strumento di misura rende disponibili le informazioni al pubblico 
❖        La diffusione delle informazioni è consentita per la risoluzione di reclami ed in questo caso o in altri casi è comunque consentita perché concordata tra il Titolare e l’OdI
❖        L’OdI è obbligato per legge a diffondere le informazioni in suo possesso
IM-PE LAB tratta come informazioni riservate quelle che riguardano il Titolare dello strumento e che sono ottenute da fonti diverse dal Titolare stesso (reclami, autorità in ambito giudiziario)
Le modalità di conservazione e protezione dati, documenti e registrazioni, su supporto cartaceo e/o informatico, sono stabilite garantite dalle seguenti regole:
⮚        La documentazione riportante risultati delle verifiche, su supporto cartaceo che elettronico, è accuratamente conservata in archivi il cui accesso è limitato al personale autorizzato e vincolato alla riservatezza 
⮚        I risultati delle ispezioni vengono comunicati nella forma concordata col Titolare o prevista dalla normativa cogente 
⮚        Gli accessi ai dati archiviati su supporto informatico sono protetti da password.